Diritto d’autore del traduttore
Lo sapevi che il traduttore di un libro ha sulla propria traduzione veri e propri diritti d’autore?
Questo tipo di traduzione, cioè l’elaborazione creativa di un’opera dell’ingegno originaria, forma infatti oggetto di una tutela giuridica speciale ed autonoma facendo sorgere diritti, in capo al traduttore, distinti da quelli che spettano all’autore dell’opera.
Recita infatti l’art. 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (“Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, abbreviata nel seguito LDA): “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua”.
Questo articolo viene poi completato dal successivo art. 7: “E’ considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro”. Ogni volta quindi che la LDA parla di “autore” bisogna intendere, per i fini che qui interessano, “traduttore”, ossia autore dell’opera di elaborazione “traduzione”.
Diritto d’autore del traduttore
Nel linguaggio giuridico del diritto di autore, si intende con opera dell’ingegno il frutto di una creazione intellettuale. La traduzione, pur essendo un’elaborazione, costituisce a sua volta un’opera dell’ingegno, di contenuto creativo, esattamente come l’opera originaria da cui è derivata. In quanto tale, essa ricade nell’ambito di applicazione della LDA.
La tutela assicurata dal diritto d’autore copre però solo le traduzioni contraddistinte da creatività. Questa non si identifica né con la novità, né con il valore, ma con la personalità, l’individualità.
Per esempio la traduzione di un listino alfabetico di pezzi di ricambio, in base ad una terminologia obbligata di comparto, non costituisce opera dell’ingegno.
La giurisprudenza ha affermato tuttavia che per dar vita a diritti d’autore è sufficiente una creatività anche minima.
Da tutto ciò consegue che sotto il profilo giuridico i traduttori di libri non sono, come la generalità degli altri traduttori, liberi professionisti in senso stretto, ricadenti nella generale disciplina del lavoro autonomo contenuta nel codice civile, ma autori a tutti gli effetti (come gli scrittori, gli artisti, i musicisti, i registi ecc.), regolati da una legislazione speciale e separata, il “diritto di autore”, contenuto per l’essenziale nella LDA.
Questa legislazione attribuisce al traduttore due specie di diritti: morali ed economici.
Diritto d’autore del traduttore
I principali diritti morali sono il diritto di paternità (obbligo di menzione del nome del traduttore, sulla copertina o sul frontespizio, ex art. 33 regolamento attuativo della LDA) ed il diritto di integrità (divieto all’editore ed a terzi di apportare modifiche alla traduzione, se queste sono lesive dell’onore e reputazione del traduttore).
Trattandosi di diritti della personalità, i diritti morali sono irrinunciabili e intrasferibili, ossia possono essere fatti valere sempre, anche dopo la cessione dei diritti economici all’editore.
E’ invece pienamente cedibile lo sfruttamento dei diritti economici (detti anche patrimoniali): pubblicazione, messa in commercio, recitazione, diffusione a distanza, adattamento, digitalizzazione ecc.
Si tratta di diritti indipendenti, quindi esercitabili singolarmente o nella loro totalità.
Diritto d’autore del traduttore
Di regola, com’è noto, il traduttore cede ad un editore, dietro compenso, lo sfruttamento economico dei diritti d’autore patrimoniali sulla traduzione, non potendo egli stesso stamparla, commercializzarla e sfruttarla in altro modo per difetto della necessaria organizzazione imprenditoriale.
A tal fine la LDA ha istituito appositamente il “contratto di edizione di traduzione” (art.130), quale particolare categoria del generale contratto di edizione per le stampe.
Quest’ultimo viene così definito dall’art. 118: “Contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare, per conto e a spese dell’editore medesimo, l’opera dell’ingegno”.
La stessa LDA (art. 107) prevede tuttavia che i diritti d’autore possano essere ceduti, oltre che con il contratto di edizione tipico, in tutti i modi e forme consentiti dalla legge. Esistono quindi anche dei contratti di prestazione d’opera di traduzione, di gran lunga meno favorevoli per il traduttore, riconoscibili dal diverso contenuto delle loro clausole.
Per questo motivo si consiglia di stipulare sempre dei contratti di edizione per ciò che riguarda le traduzioni, nei quali deve essere in particolare indicata la durata del contratto prevista dalla legge: venti anni (al massimo). Un esempio di tale tipo di contratto è pubblicato in Cecchini, I contratti dell’editore, Milano, Guerini, 2000.
I contratti di edizione relativi alle traduzione attualmente esistenti sono, ormai nella loro quasi totalità, contratti di traduzione a termine.
L’editore, con questo contratto (art. 122), ha facoltà di eseguire il numero di edizioni che stima più opportuno durante un termine, che non può eccedere venti anni, e per un numero minimo di esemplari per edizione che deve essere indicato obbligatoriamente nel contratto, a pena di nullità.
Ha affermato la migliore dottrina: “E’ da consigliare all’autore e allo stesso editore, ai fini di una non equivoca interpretazione del contratto, considerata la difficoltà di individuare quali diritti d’autore eventualmente spettino all’editore “nei limiti dell’oggetto e della finalità” del contratto medesimo, di esplicitamente enumerarli uno ad uno”.
Si torna infatti a ripetere che il diritto dell’autore non si caratterizza giuridicamente come un diritto “monolitico”, ma si articola in un complesso di facoltà patrimoniali distinte. I diritti di utilizzazione economica dell’opera sono fra loro indipendenti (art. 119 LDA), esercitabili separatamente o congiuntamente e cedibili all’editore anche singolarmente mediante distinte clausole o contratti, purché in modo espresso e provabile per iscritto per estensione territoriale e temporale. Così, mentre la stragrande maggioranza dei traduttori cede di regola tutti i diritti, alcuni di essi riescono a trattenere per sé particolari categorie di diritti.
Per quanto riguarda il compenso, l’art. 130 afferma che per l’edizione di traduzioni esso può essere anche “a stralcio”, ossia in misura fissa onnicomprensiva, parametrata al numero di cartelle. Poiché questa è una semplice facoltà riconosciuta alle parti, si può anche adottare la forma di compenso dettata dalla legge per la creazione delle altre opere dell’ingegno, ossia il compenso a percentuale sulle vendite (o misto: anticipo fisso e successiva percentuale).
Nel nostro paese tuttavia il compenso a percentuale per le traduzioni è più raro. Poiché, inoltre, l’editore ha facoltà di sub-cedere a terzi i diritti da lui acquistati, i migliori contratti riconoscono al traduttore una percentuale sul ricavo, quando avviene tale sub-cessione di alcuni o tutti i diritti. Sebbene sia molto rara, questa clausola va menzionata.
Date tutte le peculiarità fin qui viste della traduzione editoriale, l’esercizio abituale di questa attività non è considerato come “esercizio di arte o professione” ed il regime fiscale da applicare è quello, speciale e agevolato, degli autori (l’imposta è calcolata solo sul 75% del compenso percepito e, se si esercita solo questa attività, non è necessario tenere registri contabili).
Ne consegue che i traduttori di libri non percepiscono “onorari” da liberi professionisti, ma “redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore” o, con espressione equivalente, “redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno”.
La “cessione di diritti d’autore” non è quindi soggetta ad IVA. Per questo motivo a tali redditi non si applica nemmeno il cosiddetto “contributo INPS” istituito a fini previdenziali.
Infine, l’abitualità o l’occasionalità dei diritti d’autore percepiti non ha alcuna rilevanza: in entrambi i casi si applicano la tassabilità al 75% e la non soggezione all’IVA nonché le altre peculiarità fiscali minori.
Fonte: http://www.aiti.org/professione/diritto-dautore-del-traduttore (l’articolo è stato in parte modificato a fini editoriali).
Diritto d’autore del traduttore: articolo a cura di Alan Revolti (editor e consulente di marketing della piattaforma Autoaiuto).
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